Proposte di ricerca

Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006

REACH è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)

Il Regolamento REACH CE 1907/2006 è in vigore dall’01.06.2007. Da questo regolamento derivano obblighi non sono per i fabbricanti e gli importatori, ma anche per gli "utilizzatori a valle nella catena di fornitura".

Tali utilizzatori a valle hanno l’obbligo di provvedere affinché le informazioni vengano trasmesse ai propri fornitori e clienti e, ove necessario, venga elaborato un rapporto sulla sicurezza delle sostanze.

A partire dall’01.12.2008 le sostanze non pre-registrate non possono più continuare ad essere importate, fabbricate, ulteriormente elaborate o vendute. Ciò vale anche per articoli o preparati contenenti tali sostanze.

Ciò significa che REACH trova applicazione anche per qualsiasi tipo di articolo e non è limitato alle sostanze chimiche.

Siete fornitori di ProMinent GmbH?

Informazioni ai fornitori secondo REACH

Nel nostro ruolo di "utilizzatore a valle" richiediamo ai nostri fornitori quanto segue:

  • Provvedere affinché tutte le sostanze con obbligo di registrazione contenute nei prodotti a noi forniti siano pre-registrate/registrate. Ciò deve essere garantito dai fornitori stessi e i loro fornitori, produttori o importatori.
  • Assicurare la capacità di consegna nel rispetto dei requisiti REACH. Rimandiamo quindi nuovamente al rispetto dei termini di registrazione (Art. 5: no data, no market).
  • Adottare nella propria azienda tutte le misure organizzative necessarie per l’implementazione del Regolamento REACH. Fra queste anche la nomina di un agente esclusivo nella UE qualora il fornitore, in veste di fabbricante, non abbia sede nella UE.
  • Informarci immediatamente qualora non facciano registrare prodotti a noi forniti contenenti sostanze secondo l’Art. 57/59.
  • Inviarci in forma digitale schede tecnica di sicurezza con i dati ampliati secondo REACH per tutte le sostanze chimiche/preparati a noi forniti (sicherheitsdatenblaetter@prominent.com) non appena questi dati sono disponibili (scenari d’esposizione!) ed eventualmente concordare con noi lo scopo d’impiego.
  • Secondo la lista delle sostanze candidate (Art. 59) e le informazioni dei loro attori a monte, comunicarci tempestivamente le sostanze secondo l’Art. 57 contenute nei prodotti forniti, facendo così fronte al loro obbligo di informazione (Art. 33). In questo contesto ci aspettiamo dai nostri fornitori, secondo quanto prescritto in REACH, la notifica dei nomi delle sostanze, i numeri di registrazione (i numeri CAS/CE, se noti) e le rispettive percentuali in peso nell’articolo fornito e/o nel componente di prodotto fornito .

ProMinent GmbH nel ruolo di produttore

Prodotti del settore "Sostanze chimiche di esercizio/adiuvanti chimici"

Per tutte le sostanze chimiche, all’interno della catena di fornitura, quindi partendo dal produttore o importatore, all'addetto alla trasformazione e all’intermediario fino all’acquirente finale, devono essere trasmesse informazioni, in particolare tutte le informazioni disponibili e necessarie per assicurare un utilizzo sicuro della sostanza. Per le sostanze più pericolose, la trasmissione delle informazioni avviene in forma standardizzata tramite cosiddette schede tecnica di sicurezza.

Le schede tecnica di sicurezza dei nostri prodotti sono disponibili in Area di download filtrando per il tipo di documento "Scheda tecnica di sicurezza". Le schede tecnica di sicurezza sono disponibili in diverse lingue e versioni per i vari Paesi.

Tutti gli altri prodotti

Sostanze negli articoli: Secondo REACH un articolo è un oggetto che nel corso della fabbricazione riceve una forma, superficie o disegno specifici che ne determinano la funzione in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica. Se un articolo contiene una sostanza particolarmente pericolosa in una concentrazione superiore allo 0,1 in percentuale di peso, questa informazione deve essere trasmessa da ogni fornitore al suo acquirente nella catena di fornitura. Su richiesta anche gli utilizzatori devono essere informati circa la presenza di questa sostanza.

Così come i prodotti chimici, anche i dispositivi, le pompe, i sensori, i raccordi, i regolatori e gli altri articoli della nostra gamma di prodotti rientrano nel Regolamento REACH. ProMinent GmbH trasmetterà le informazioni sulle sostanze riportate nella lista delle sostanze candidate contenute nei propri articoli secondo le proprie conoscenze. A tale riguardo ProMinent GmbH dipende principalmente dall’inoltro delle informazioni da parte dei fornitori a monte.

Nella pratica i clienti B2B (downstream user) di ProMinent, come richiesto dalla Direttiva, vengono informati proattivamente qualora gli articoli contengano sostanze riportate nella lista delle sostanze candidate al di sopra dei limiti ammessi.

Una panoramica delle sostanze riportate nella lista delle sostanze candidate è disponibile in: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm . Questa lista è dinamica. Ogni Paese della UE può su domanda segnalare ulteriori sostanze da verificare per l’inclusione in questa lista da parte dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).

Informazioni sulle sostanze riportate nella lista delle sostanze candidate nei nostri prodotti

Info REACH - Aggiornate (versione ottobre 2019):

L'elenco aggiornato delle sostanze candidate, ossia l’elenco delle sostanze estremamente problematiche considerate per un’autorizzazione (secondo l’articolo 59 (1, 10) dell’ordinamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)), è disponibile al seguente indirizzo: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm

Piombo (Pb) (CAS 7439-92-1, EG 231-100-4)

Molti degli articoli standard da noi forniti contengono componenti in composti di acciaio, alluminio o rame con piombo, una sostanza presente nell'elenco aggiornato delle sostanze candidate, in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa. In questi casi ci avvaliamo delle seguenti deroghe previste dalla direttiva RoHS:

  • Piombo come elemento di lega nell'acciaio (attuale deroga 6a nell’allegato III della direttiva RoHS), per scopi di lavorazione o nell'acciaio zincato con una percentuale massima dello 0,35 percento in massa di piombo, nelle categorie da 1 a 7 e 10.
  • Piombo come elemento di lega nell'alluminio (attuale deroga 6b nell’allegato III della direttiva RoHS), per l’utilizzo con una percentuale massima dello 0,4 percento in massa di piombo, nelle categorie da 1 a 7 e 10 (il periodo per la concessione della deroga varia in base al tipo di leghe di alluminio).
  • Piombo come elemento di lega nel rame (attuale deroga 6c nell’allegato III della direttiva RoHS), per l’utilizzo con una percentuale fino al 4 percento in massa di piombo, nelle categorie da 1 a 7 e 10.

Bisfenolo A (BPA) (CAS 80-05-7, EG 201-245-8)

Il bisfenolo A è attualmente ancora presente in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p) in un componente elettrico della nostra pompa Sigma. È interessata esclusivamente la serie S1Cb. Ci stiamo impegnando attivamente per reperire componenti di questo tipo privi di sostanze nocive. Informazioni dettagliate su questa comunicazione sono disponibili al seguente indirizzo: baumann.sabine@prominent.com

Informazioni aggiuntive sul tema

Informazioni sul Regolamento REACH sono disponibili in Internet, anche sulle pagine seguenti:

www.reach-info.de

www.echa.eu

www.baua.de

Ci contatti

Daniele Nardin

Direttore, ProMinent Dosiertechnik AG

»Il ns. team è sempre a Sua disposizione. Non esiti di contattarci.«

+41 44 870 61 11  Invia richiesta   

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